Onorevoli Colleghi! - Molto spesso capita di imbattersi in messaggi promozionali che «promettono e non mantengono», che dimenticano volutamente di inserire delle informazioni oppure le inseriscono con caratteri molto piccoli che difficilmente vengono notati.
      La pubblicità deve essere trasparente e chiara. È assurdo che si debba fare attenzione alla pubblicità perché, talvolta, in contesti dall'apparente natura informativa o di intrattenimento (stampa, programmi televisivi) possono nascondersi forme di pubblicità occulta.
      A seguito di queste considerazioni e di alcune segnalazioni da parte dell'Assoconsum, si è ritenuto opportuno presentare una proposta di legge in merito alle sanzioni da adottare in caso di pubblicità ingannevole poiché si reputa che la normativa vigente non sia idonea a garantire la giusta tutela dei consumatori.
      Sono molti i consumatori che lamentano la scarsa chiarezza dei messaggi pubblicitari in considerazione del fatto che le diciture esplicative delle condizioni relative alle modalità di fruizione dell'offerta sono, molto spesso, riportate in un ridottissimo corpo tipografico rispetto alle dimensioni dei cartelloni pubblicitari o delle stesse pagine pubblicate sui giornali, in modo tale da non risultare leggibili.
      Talvolta i messaggi diffusi sia attraverso il mezzo televisivo sia attraverso la carta stampata prospettano ai destinatari-consumatori un'offerta che non sempre corrisponde a quanto descritto.
      L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è intervenuta a tale proposito poiché non è raro che le affermazioni

 

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contenute nei messaggi segnalati presentino un'omissione informativa suscettibile di trarre in inganno i consumatori sul reale contenuto e sulle caratteristiche dei servizi offerti, pregiudicandone il comportamento economico.
      La presente proposta di legge vuole porre rimedio alla summenzionata situazione introducendo nuove disposizioni all'articolo 26 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di tutela amministrativa e giurisdizionale per quanto concerne la pubblicità ingannevole e comparativa, così da attribuire alla citata Autorità garante della concorrenza e del mercato poteri sanzionatori, riconoscendole, al tempo stesso, la possibilità di intervenire per reprimere il comportamento scorretto degli operatori pubblicitari.
 

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